Se sei il proprietario di un immobile o un amministratore di condominio e vuoi scegliere di delegare gli oneri e le responsabilità derivanti dalla manutenzione e controllo dell’impianto termico ad una figura specializzata, devi sapere che ciò è possibile, anche con noi di Gruppo Clima, grazie ad una particolare figura chiamata Terzo Responsabile per le province di Bologna, Ferrara e Modena.
Vediamo nel dettaglio quali sono compiti, requisiti ed obblighi di questo ruolo.
Chi è il Terzo Responsabile degli impianti termici
Il responsabile dell’impianto termico generalmente è il proprietario dell’impianto stesso, nel caso di contratto di locazione l’inquilino, mentre se si vive in un condominio con un impianto centralizzato, la responsabilità cade sull’amministratore condominiale.
Se un privato, un amministratore condominiale o un’azienda non hanno le capacità o le competenze per occuparsi della manutenzione della centrale termica o della caldaia, della corretta conduzione di un impianto o del controllo dell’impianto centralizzato possono decidere di nominare un soggetto esterno, detto Terzo Responsabile, in grado di assumersi tutti gli oneri e i rischi del caso, come definito dall’articolo 6 del Decreto presidenziale 74/2013.
Si tratta di un soggetto terzo che manterrà al tuo posto, l’esercizio, la conduzione e il controllo dell'impianto, effettuando manutenzioni ordinarie e straordinarie, eseguendo verifiche di efficienza energetica e rispondendo davanti alla legge di eventuali inadempienze.
I requisiti del Terzo Responsabile
La persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità nei confronti dell’impianto deve, però, rispondere a tutti i requisiti richiesti dal decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n.37, quali:
- essere un’impresa o un tecnico qualificato con l’iscrizione alla camera di commercio o all’albo degli artigiani e possedere le capacità e le competenze tecniche idonee;
- per impianti termici oltre i 350 KW deve possedere obbligatoriamente la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o, in alternativa, l’attestazione SOA nelle categorie OG11 oppure OS28;
- per gli impianti con una potenza maggiore a 232 kW deve essere in possesso di un apposito patentino rilasciato dall’autorità regionale competente (d.lgs numero 152 del 3/04/2006 e d.lgs numero 128 del 2010);
- Se l’impianto dispone di fonti di energia rinnovabili deve possedere una speciale certificazione derivante dai corsi abilitanti FER.
Gruppo Clima come Terzo Responsabile
Grazie alla lunga esperienza e al continuo aggiornamento, Gruppo Clima ha sviluppato un ventaglio di servizi pensati per rispondere a tutte le esigenze di condomini e amministratori condominiali compreso quello di Terzo Responsabile.
Nel pieno rispetto dei requisiti previsti per legge, possiamo offrire l'abilitazione come Terzo Responsabile con la possibilità di garantire, su richiesta, l’assistenza in modalità pronto intervento.
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